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A cura di Francesco Luongo
Avvocato Cassazionista e Vicepresidente Fondazione UNIREC-Consumatori

Il  GDPR (General Data Protection Regulation) sostituirà dal 25 maggio 2018  le normative nazionali in materia di privacy modificando l’intero  approccio gestionale da parte di imprese ed enti pubblici al trattamento  dei dati. Il nuovo regolamento europeo in fatto di privacy  si pone nel  solco dei principi generali del rispetto della vita privata e familiare  di ogni persona (art.7 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione  Europea) e della protezione dei dati personali  (art.8 Carta dei diritti  fondamentali dell’Unione Europea), diritti che le normative nazionali,  basate sulla precedente Direttiva 95/46/CE, non sono più in grado di  garantire di fronte all’aumento esponenziale delle attività di raccolta e  condivisione dei dati di soggetti privati ed istituzioni, della  rivoluzione tecnologica, dell’utilizzo dei big data e dei trattamenti  automatizzati.

Obblighi e responsabilità: cosa cambia?

Il  nuovo Regolamento europeo sulla privacy mira dunque ad assicurare ai  dati personali dei cittadini dell’Unione Europea una protezione omogenea  nel caso di trattamento interamente o parzialmente automatizzato  ovunque lo stesso abbia luogo.

Ecco  quindi profilarsi nuovi obblighi per il Titolare ed il Responsabile del  trattamento, entrambi chiamati a ricalibrare totalmente l’approccio  alla gestione dei sistemi di trattamento.

Al  fine di garantire la protezione dei dati fin dalla fase di ideazione e  progettazione di un trattamento o di un sistema e adottare comportamenti  che consentano di prevenire problematiche, il GDPR 2018 promuove la  responsabilizzazione dei titolari del trattamento e l’adozione di  approcci e politiche proattive mediante “Accountability” che tengano  conto costantemente del rischio che un determinato trattamento può  comportare (Risk based approach) per i diritti e le libertà degli  interessati. Nella ipotesi di contitolarità del trattamento, è  necessario determinare mediante accordi interni le rispettive  responsabilità sul rispetto del Regolamento e con riguardo all’esercizio  dei diritti dell’interessato.

Con  la General Data Protection Regulation cambia l’informativa obbligatoria  che dovrà contenere anche il periodo di conservazione dei dati,  l’intenzione del titolare del trattamento di trasferire dati personali a  un Paese terzo o a un’organizzazione internazionale, il diritto  dell’interessato di proporre reclamo ad un’autorità di controllo,  l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la  profilazione.

Dopo  le tante controversie sui consensi più o meno impliciti, acquisterà un  peso maggiore il carattere dell’inequivocabilità attribuito alla  manifestazione di volontà con cui l’interessato esplicita  il proprio  assenso al trattamento.

Di  particolare importanza la nuova regolazione in materia di “Data  breach”, con il nuovo Regolamento europeo per la privacy che estende a  tutti i Titolari e Responsabili l’obbligo di comunicazione al Garante  dell’avvenuta violazione dei dati personali, quali che siano i  trattamenti posti in essere.

Regolamentato  anche il “diritto all’oblio”, consistente nella cancellazione immediata  dei dati personali in presenza di determinate condizioni che ne rendono  impossibile il proseguimento del trattamento.

Più  impegnativa per le imprese sarà la gestione del “diritto alla  portabilità” che comporterà l’obbligo dei titolari di sviluppare formati  interoperabili che ne permettano la facile trasmissione ad altro  titolare. L’interessato avrà il diritto di non essere sottoposto a una  decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la  profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che  incida in modo analogo significativamente sulla sua persona. Tale  garanzia verrà meno laddove la decisione sia necessaria per la  conclusione o l’esecuzione di un contratto tra l’interessato e il  titolare del trattamento, oppure autorizzata dal diritto dell’Unione o  dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento e, da  ultimo, qualora si basi sul consenso esplicito dell’interessato.

Per  tutti i trattamenti che prevedono l’uso di “nuove tecnologie” si rende  obbligatoria la nuova e fondamentale “Valutazione d’impatto sulla  protezione dati” (DPIA Data Protection Impact Assessment) che si  sostanzia nella valutazione degli aspetti personali relativi a persone  fisiche, basata su un trattamento automatizzato ovvero su un trattamento  su larga scala. Quale contenuto minimo della valutazione si individua  la descrizione sistematica dei trattamenti previsti e delle finalità,  compresi l’interesse legittimo perseguito dal titolare, la valutazione  della necessità e proporzionalità dei trattamenti in relazione alle  finalità, la valutazione dei rischi per i diritti e le libertà degli  interessati, le misure previste per affrontare i rischi, nonché le  misure per garantire la protezione dei dati personali e dimostrare la  conformità al Regolamento.

Ulteriore  novità introdotta dal GDPR rispetto all’attuale regolamento sulla  privacy è la figura del “Responsabile della protezione dei dati“ (DPO  Data Protection Officer) che può avere sede nella UE o extra UE, purché  siano garantite le informazioni di contatto e la raggiungibilità:  trattasi di una nuova figura aziendale assolutamente indipendente dalla  governance e deputata a sorvegliare l’osservanza degli obblighi sulla  protezione dei dati posti in capo al titolare o al responsabile del  trattamento. Da sottolineare che, in caso di inosservanza degli obblighi  sulla protezione dei dati, i soggetti responsabili restano il titolare o  il responsabile, mai il DPO.

In  occasione della valutazione di impatto sulla protezione dei dati, il  DPO sarà chiamato ad esprimersi sull’opportunità di una DPIA, sulla  migliore metodologia da adottare, sulle salvaguardie da applicare e in  un’analisi ex post verificherà se le conclusioni raggiunte siano  conformi ai requisiti in materia di protezione dei dati.

Sotto  l’aspetto dell’enforcement, assisteremo ad un inasprimento delle  sanzioni amministrative a carico di imprese e P.A.  fino ad un massimo  di 10 milioni di euro. Gli strumenti posti a tutela dell’interessato  saranno utilizzabili direttamente, ma anche avvalendosi di  un’associazione i cui obiettivi statutari siano di pubblico interesse ed  attivi nel settore della tutela della privacy restano il reclamo al  Garante e il ricorso giurisdizionale.

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